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MEDIAZIONI E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Lo studio legale si caratterizza per l’attenta e approfondita analisi delle pratiche e il ricorso, ove possibile, ad una soluzione transattiva delle vertenze, con peculiare cura rispetto a quelli che sono gli interessi ed i bisogni reali del Cliente. E’ per questo motivo che l’avv. Elena Polesana ha conseguito il titolo di Mediatore ed è iscritta presso l’Organismo di Mediazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Belluno.
La mediazione e la negoziazione assistita rientrano entrambi nell'ambito dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution). Si tratta di due istituti che mirano a risolvere le controversie mediante un accordo di natura privatistica tra le parti in lite.
Vediamo cosa si intende per mediazione e negoziazione assistita.
L’istituto della negoziazione assistita è stato introdotto nell’ordinamento giuridico con decreto legge  12 Settembre 2014, n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”), convertito con modificazioni in Legge 10 Novembre 2014, n. 162. La convenzione di negoziazione assistita “è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati..”. Finalità pertanto della negoziazione assistita è la composizione bonaria della lite ovvero la “risoluzione in via amichevole” di una controversia civile con la sottoscrizione delle parti, assistite dai rispettivi difensori, di un accordo detto convenzione di negoziazione.
Il procedimento di negoziazione assistita può essere facoltativo o obbligatorio. Nel primo caso il ricorso al procedimento in questione viene liberamente scelto dalle parti. Rientra nella negoziazione assistita facoltativa anche quella in tema di famiglia. La negoziazione assistita è obbligatoria ex lege, invece, nei casi in cui essa è imposta dalla legge.
La mediazione civile e commerciale
viene definita dal legislatore come l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”(art. 1, lett. a, d.lgs. n. 28/2010 e ss. modificazioni).
Il Mediatore non rende decisioni vincolanti ma assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo (art. 1). Per questo motivo l’accordo raggiunto è riferibile alle parti al pari del negozio transattivo, ma è suscettibile di acquistare efficacia esecutiva e di costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art.12). Infatti, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un Avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale può essere omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Agevolazioni fiscali
Per le parti che ricorrono alla mediazione obbligatoria o volontaria spettano agevolazioni fiscali come l’esenzione imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto e l’esenzione dall’imposta di registro sul verbale di accordo fino al valore di 50.000,00 euro, va da sé che nel caso in cui il valore fosse più alto di detta somma, l’imposta sarà dovuta per la parte eccedente.
Gratuito patrocinio
L’articolo 17, comma 5-bis, prevede che quando la mediazione è condizione di procedibilità ovvero è disposta dal giudice non sia dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Dpr 30 maggio 2002 n. 115.
Con la riforma Cartabia, a partire dal 30 giugno 2023, è previsto il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del D. gls 28/2010

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