(separazione consensuale, separazione giudiziale, divorzio congiunto, divorzio giudiziale, separazione e divorzio senza recarsi in Tribunale)
Lo studio legale fornisce assistenza in tutte le fasi della separazione o del divorzio.
Nelle pratiche di separazione o divorzio l’avv. Elena Polesana presta particolare rilievo all’ascolto della persona, usando, nelle questioni che le vengono sottoposte, la delicatezza che tale ambito richiede. Pertanto sia in sede di separazione che di divorzio, interviene affinché i diritti dei coniugi siano fatti valere adeguatamente e si giunga , ove possibile, ad una composizione della controversia e/o ad una celere definizione giudiziaria della stessa.
SEPARAZIONE CONSENSUALE
La separazione consensuale è l'istituto giuridico attraverso il quale i coniugi di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
L’accordo dovrà regolamentare gli effetti tipici della separazione, quali l’affidamento della prole(affidamento condiviso o, solo in casi eccezionali, affidamento esclusivo), il mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento a favore di un coniuge( ove sussistano i presupposti).
Le condizioni di separazione acquistano efficacia con l’omologazione del Tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del Presidente.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Alla separazione giudiziale si ricorre quando non è possibile giungere a una scelta condivisa e non può pertanto addivenirsi a una separazione consensuale. Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale. Non può invece accadere il contrario.
L’iter della separazione giudiziale è più complesso rispetto alla separazione consensuale e si conclude con una sentenza del Tribunale.
SEPARAZIONE E DIVORZIO (DAVANTI ALL’ AVVOCATO E SENZA RECARSI IN TRIBUNALE)
L’avv. Elena Polesana assiste i coniugi che intendono addivenire ad una separazione consensuale o ad un divorzio consensuale (cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio) nonché alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, mediante accordo di negoziazione assistita (introdotta nell'ordinamento italiano dal Decreto Legge 132 del 12.9.2014 , convertito nella Legge 162/2014) ossia con un patto formalizzato e sottoscritto dalle parti in studio direttamente davanti all'avvocato, senza ricorso al Tribunale. Ai sensi dell'articolo 6 legge 162/2014 i coniugi possono fare ricorso al procedimento di negoziazione assistita anche in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci oppure economicamente non autosufficienti, ovvero portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'accordo può pure contenere patti di natura patrimoniale ed economici tra i coniugi.
TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO (DIVORZIO BREVE)
Con l'entrata in vigore della Legge 6.5.2015 n. 55, i termini per proporre la domanda di divorzio sono:
- un anno per la separazione giudiziale. I dodici mesi decorrono dalla data di presentazione dei coniugi dinnanzi al giudice per l'udienza presidenziale di separazione;
- sei mesi per la separazione consensuale decorrenti dal giorno in cui i coniugi sono comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale. Il citato termine di sei mesi si applica anche ai giudizi inizialmente contenziosi, che poi, in virtù dell'intervenuto accordo delle parti, si trasformano in congiunti;
- sei mesi dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati;
Con la nuova legge (55/2015) l’articolo 191 c.c. viene arricchito di un nuovo comma che stabilisce l’anticipazione dello scioglimento della comunione legale. Nel caso di separazione consensuale lo scioglimento della comunione legale avviene nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Mentre per la separazione giudiziale la comunione legale dei coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale alla prima udienza di comparizione adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti e autorizza i coniugi a vivere separati.
RIFORMA CARTABIA CUMULO SEPARAZIONE+ DIVORZIO
La Riforma Cartabia ha modificato profondamente il diritto di famiglia. In particolare, in caso di contezioso, per i giudizi di separazione e divorzio ora è previsto che il ricorso introduttivo possa contenere entrambe le domande, questo cumulo è previsto espressamente anche per i ricorsi su domanda congiunta, in tal senso si è espressa la Cassazione Civile con Sentenza n. 28272/2023